Versamento delle tasse scolastiche obbligatorie a.s. 2023-2024

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 Ai genitori e agli studenti

 

 

Oggetto: Versamento delle tasse scolastiche obbligatorie a.s. 2023/24

Si comunica che le normative in vigore in tema di tasse scolastiche (D.Lgs 16/04/1994, n. 297, art. 200) per le classi quarte e le classi quinte delle scuole secondarie superiori prevedono quattro distinti tipi di tributi: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio del diploma.

Tassa d’iscrizione di euro 6,04 (da pagare una sola volta per gli iscritti al quarto anno oppure al quinto anno) da versare sul C/C postale n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara “Tasse scolastiche Sicilia” con causale Tassa d’iscrizione a.s. 2022-2023. E’ possibile pagare le tasse anche tramite modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n, 106/E del 17 dicembre 2019 (Codice tributo TSC1 per tasse scolastiche iscrizione di euro 6,04). Oppure è possibile pagare le tasse erariali attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate “Centro operativo di Pescara” Tasse scolastiche Regione Sicilia IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906.

Tassa di frequenza di euro 15,13 (deve essere pagata sia dagli iscritti al quarto anno che da quelli iscritti al quinto anno) da versare sul C/C postale n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara “Tasse scolastiche Sicilia” con causale Tassa di frequenza a.s. 2022-2023. E’ possibile pagare le tasse anche tramite modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n, 106/E del 17 dicembre 2019 (Codice tributo TSC2 per le tasse scolastiche frequenza di euro 15,13). Oppure è possibile pagare le tasse erariali attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate “Centro operativo di Pescara” Tasse scolastiche Regione Sicilia IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento e’ riconosciuto valido dalla nuova scuola.

Tassa di esame di euro 12,09 (deve essere corrisposta esclusivamente al momento della presentazione della domanda per gli esami di Stato, di idoneità , integrativi) da versare sul C/C postale n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara “Tasse scolastiche Sicilia”. E’ possibile pagare le tasse anche tramite modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n, 106/E del 17 dicembre 2019 (Codice tributo TSC3 per le tasse scolastiche esame di euro 12,09). Oppure è possibile pagare le tasse erariali attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate “Centro operativo di Pescara” Tasse scolastiche Regione Sicilia IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906.

Tassa di diploma di euro 15,13 (deve essere corrisposta al momento del rilascio del diploma o del certificato attestante il conseguimento del diploma) da versare sul C/C postale n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche. Per la tassa di diploma non e’ prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs 297/94 è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche  per merito, per appartenenza a speciali categorie di beneficiari e per motivi economici:

  • Sono esonerati per merito gli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Tale esonero non comprende la tassa per il rilascio del diploma.
  • Sono esonerati per appartenenza a speciali categorie: gli orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;  ciechi civili;  studenti stranieri, in condizioni di reciprocità .
  • Sono esonerati per motivi economici gli alunni iscritti al quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00. L’esonero è riconosciuto su domanda, nella quale indicare il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità  e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene chiesto l’esonero. L’esonero non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti tranne i casi di comprovata infermità  (art. 200, c. 11 del D.Lgs. 297/94), né a chi ha voto in condotta inferiore ad otto decimi, o a chi incorra in una sospensione disciplinare superiore a 5 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Morsellino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993