Circolare 162

162 – Divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche – locali interni, esterni e pertinenze

La comunità scolastica dell’ISS “Francesco Redi”, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, mira a orientare gli studenti alla tutela della salute,

Ai docenti

Agli alunni ed alle loro famiglie

Al personale Ata

Ai visitatori

dell’I.S.S. “Francesco Redi”

Circolare n. 162 del 22 novembre 2024

 

Oggetto: Divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche  – locali interni, esterni e pertinenze

La comunità scolastica dell’ISS “Francesco Redi”, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, mira a orientare gli studenti alla tutela della salute e allo sviluppo del senso civico, proponendo percorsi ed attività sul tema della legalità, della sostenibilità, della cittadinanza attiva e consapevole, affinché possano acquisire comportamenti responsabili e stili di vita finalizzati al benessere psicofisico.

L’Istituto, nell’ottica di voler avviare campagne ed iniziative informative sull’educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio, vuole favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo obiettivi, strategie e azioni di sensibilizzazione.

Tanto premesso, si comunica a tutto il personale, agli studenti, ai genitori e ai visitatori che è fatto divieto di fumare, nonché di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola. Il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione è previsto nel modificato Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Si precisa che il suindicato Decreto recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. Si precisa che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.

Di seguito si riportano ulteriori precisazioni.

1. Obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate

Tutto il personale scolastico, docente e ATA ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l’intervallo.

Si individuano, a tal proposito, i docenti responsabili dei plessi scolastici quali figure preposte ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie.

La Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128) rappresenta il primo richiamo ufficiale alle scuole relativo all’osservanza della normativa vigente. Il D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute – torna sul tema della tutela della salute a scuola sottolineando l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate.

I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un PUBBLICO UFFICIALE e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.

2. Sanzioni nelle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo predisposto ( accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare) mentre per il pagamento forniscono il relativo modello F23.

3. Entità della sanzione e le modalità di pagamento

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati:

  • La sanzione amministrativa va da Euro 27,50 a Euro 275,00 (importi modificati dalla Legge Finanziaria 2005).
  • La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

 

Si allega il Decreto Legge n.104/2013

 

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Giuseppa Morsellino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/199

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