Ai docenti dell’IIS “Francesco Redi”
Circolare n. 48 del 4 ottobre 2024
Oggetto: Indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto componente docente – n. 1 membro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la Circolare n. 21 del 01/10/2024 della Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio recante oggetto “Elezioni Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica A.S. 2024/2025, che stabilisce le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto triennio 2024/2027 delle istituzioni scolastiche della Sicilia”– che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 19 e 20 novembre 2023;
INDICE
le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la componente docente (n.1 membro) che si svolgeranno domenica 17 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e lunedì 18 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, presso le tre sedi dell’Istituto “F. Redi”.
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
- deposito elenchi elettori, distinti per seggio, comunicati dal DS: 17 ottobre 2024 (35° giorno antecedente le operazioni di voto);
- la Commissione Elettorale deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line: 23 ottobre 2024 (25° giorno antecedente le operazioni di voto);
- presentazione delle liste dei candidati: in orario d’ufficio dalle ore 9:00 del 28 ottobre 2024 entro e non oltre le ore 12.00 del 2 novembre 2024 (posticipato al 4 novembre 2024 – dal 20° al 15° giorno antecedente le operazioni di voto);
- propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati: sono messi a disposizione spazi per l’affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola; tenuta dal 18° al 2° giorno antecedente le operazioni di voto (richieste presentate su istanza al DS): a partire dal 30 ottobre 2024 fino al 15 novembre 2024;
- nomina e insediamento dei seggi e pubblicazione delle liste definitive: 12 novembre 2024 (5° giorno antecedente le operazioni di voto).
Si precisa che:
- l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio;
- assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli OO.CC. della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo per il CdI. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Si sottolinea, inoltre, che:
- ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO. Sarà possibile ritirare il corrispondente modello presso la segreteria delle tre sedi. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopraindicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (massimo 2 docenti). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori del personale docente;
- le suindicate liste dovranno successivamente essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto;
- le liste dei candidati vengono pubblicate da parte della Commissione elettorale subito dopo il giorno di scadenza di presentazione delle liste;
- le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima; le liste devono essere corredate altresì delle dichiarazioni dei presentatori di lista;
- le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione;
- i candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunioni verranno vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Si ricorda inoltre che:
- nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista;
- nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente;
- nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista;
- nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
MODALITÀ DI VOTAZIONE
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati. Il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Si rammenta che NON è AMMESSO IL VOTO DISGIUNTO e che è possibile esprimere una sola preferenza (va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista).
Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.
PROCLAMAZIONE ELETTO E RECLAMO
La proclamazione dell’eletto avviene entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare reclamo avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale di Istituto.
I reclami saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Giuseppa Morsellino)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/19
Stefano Reale
Docente