Ultima modifica: 11 Novembre 2016

“Bonus” art. 1, commi 126) e ss., legge n. 107/2015

La scrivente Organizzazione Sindacale, COBAS – Comitati di Base della Scuola sede di Catania, ancor prima che venisse definitivamente approvata la legge 107/15, detta della “buona scuola”, è scesa in piazza con le altre OO.SS. di categoria per contestare l’impianto di tale legge in quanto mercifica il diritto allo studio; per le stesse ragioni ha, pure, contestato l’istituzione del “bonus economico”, disciplinato dall’art.1, commi 126) e ss. Legge 107/15, che i Dirigenti Scolastici assegnano ai docenti “ritenuti” più meritevoli secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.

Centinaia di docenti catanesi, condividendo tali critiche, hanno firmato un appello dichiarando di rifiutare il “bonus”, perché privilegia la “competizione” sterile tra insegnanti sacrificando la “collegialità” e la “cooperazione” elementi indispensabili in una scuola di qualità, perché spinge i docenti ad uniformare l’attività didattica,sacrificando di fatto la pluralità e la libertà d’insegnamento e perché , infine, determina una forte gerarchizzazione della scuola pubblica, minandone il pluralismo e la democrazia previsti dalla Costituzione

In ragione di tutto ciò, i COBAS, confermano in via prioritaria tutte le critiche espresse nei confronti della legge 107/2015 e del “bonus economico” dalla stessa istituito, auspicando che la legge venga abolita. Nel frattempo, però, ritengono doveroso denunciare le irregolarità commesse dai dirigenti scolastici nell’erogazione del detto “bonus”, ricordando loro che in qualità di amministratori pubblici debbono uniformare la loro attività ai principi del “buon andamento” e dell’“imparzialità” (art. 97 Carta Costituzionale).

La prima irregolarità che si denuncia è la “tardività” con la quale si sono costituiti i “comitati per la valutazione dei docenti”, che avendo l’obbligo di individuare i criteri per la “valorizzazione” dei docenti, secondo le previsioni dell’art.1, comma 129 n.3 della Legge 107/2015, avrebbero dovuto costituirsi all’inizio dell’anno scolastico (settembre/ottobre 2015) e non alla fine, come invece è avvenuto (aprile/maggio 2016), tenuto conto che l’attività che è stata valutata è stata svolta dal mese di settembre 2015.

L’individuazione “ex post” dei criteri di “valutazione” dei docenti lede il principio della predeterminazione: un docente deve conoscere sin dall’inizio quali sono i criteri per cui “concorrere all’assegnazione del bonus, anche per una ragione di imparzialità, oggettività, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La seconda irregolarità che si denuncia è la mancanza assoluta di “trasparenza” nella formazione e nella pubblicizzazione delle graduatorie .

Infatti, nonostante l’art. 18 c. 1 del D Lgs n. 33/2013 come modificato dalla riforma Madia imponga che “le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico” e che, in particolare, nella voce “compensi” va ricompreso anche il bonus per la valorizzazione del merito, che è qualificato dal c. 128 della Legge 107 come “retribuzione accessoria”, non sono stati pubblicati i compensi – con destinatari e importi – degli incarichi che sono stati oggetto di valutazione e, quindi, di retribuzione.

In alcuni istituti, infine, è stato consentito agli insegnanti di “autocertificare” il possesso di alcuni requisiti, senza che però tale procedimento (non previsto dalla legge 107 e utilizzato poi ai fini della compilazione della graduatoria di merito) venisse portato a conoscenza” di tutti gli insegnanti , alcuni dei quali l’hanno appreso a graduatoria fatta, con il risultato che questi insegnanti non sono stati inseriti nella graduatoria e non hanno avuto quindi accesso al bonus.

Premesso quanto sopra, si invita il/la Dirigente dell’Istituto Scolastico in indirizzo a:

1) rifare la graduatoria inserendo nella stessa tutti i docenti, stante che il “bonus economico” ha natura di retribuzione accessoria secondo la qualificazione datane dall’art.1, comma 128) Legge 107/2015;

2) pubblicare in maniera integrale la graduatoria con l’indicazione dei nomivativi, del compenso attribuito, del punteggio assegnato e delle modalità con le quali tale punteggio è stato attribuito.

Distinti saluti

f.to Teresa Modafferi

(resp. prov. COBAS-SCUOLA)




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