“Bonus†art. 1, commi 126) e ss., legge n. 107/2015
La scrivente Organizzazione Sindacale, COBAS – Comitati di Base della Scuola sede di Catania, ancor prima che venisse definitivamente approvata la legge 107/15, detta della “buona scuolaâ€, è scesa in piazza con le altre OO.SS. di categoria per contestare l’impianto di tale legge in quanto mercifica il diritto allo studio; per le stesse ragioni ha, pure, contestato l’istituzione del “bonus economicoâ€, disciplinato dall’art.1, commi 126) e ss. Legge 107/15, che i Dirigenti Scolastici assegnano ai docenti “ritenuti†più meritevoli secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.
Centinaia di docenti catanesi, condividendo tali critiche, hanno firmato un appello dichiarando di rifiutare il “bonusâ€, perché privilegia la “competizione†sterile tra insegnanti sacrificando la “collegialità †e la “cooperazione†elementi indispensabili in una scuola di qualità , perché spinge i docenti ad uniformare l’attività didattica,sacrificando di fatto la pluralità e la libertà d’insegnamento e perché , infine, determina una forte gerarchizzazione della scuola pubblica, minandone il pluralismo e la democrazia previsti dalla Costituzione
In ragione di tutto ciò, i COBAS, confermano in via prioritaria tutte le critiche espresse nei confronti della legge 107/2015 e del “bonus economico†dalla stessa istituito, auspicando che la legge venga abolita. Nel frattempo, però, ritengono doveroso denunciare le irregolarità commesse dai dirigenti scolastici nell’erogazione del detto “bonusâ€, ricordando loro che in qualità di amministratori pubblici debbono uniformare la loro attività ai principi del “buon andamento†e dell’“imparzialità †(art. 97 Carta Costituzionale).
La prima irregolarità che si denuncia è la “tardività †con la quale si sono costituiti i “comitati per la valutazione dei docentiâ€, che avendo l’obbligo di individuare i criteri per la “valorizzazione†dei docenti, secondo le previsioni dell’art.1, comma 129 n.3 della Legge 107/2015, avrebbero dovuto costituirsi all’inizio dell’anno scolastico (settembre/ottobre 2015) e non alla fine, come invece è avvenuto (aprile/maggio 2016), tenuto conto che l’attività che è stata valutata è stata svolta dal mese di settembre 2015.
L’individuazione “ex post†dei criteri di “valutazione†dei docenti lede il principio della predeterminazione: un docente deve conoscere sin dall’inizio quali sono i criteri per cui “concorrere all’assegnazione del bonus, anche per una ragione di imparzialità , oggettività , trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
La seconda irregolarità che si denuncia è la mancanza assoluta di “trasparenza†nella formazione e nella pubblicizzazione delle graduatorie .
Infatti, nonostante l’art. 18 c. 1 del D Lgs n. 33/2013 come modificato dalla riforma Madia imponga che “le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico†e che, in particolare, nella voce “compensi†va ricompreso anche il bonus per la valorizzazione del merito, che è qualificato dal c. 128 della Legge 107 come “retribuzione accessoriaâ€, non sono stati pubblicati i compensi – con destinatari e importi – degli incarichi che sono stati oggetto di valutazione e, quindi, di retribuzione.
In alcuni istituti, infine, è stato consentito agli insegnanti di “autocertificare†il possesso di alcuni requisiti, senza che però tale procedimento (non previsto dalla legge 107 e utilizzato poi ai fini della compilazione della graduatoria di merito) venisse portato a conoscenza†di tutti gli insegnanti , alcuni dei quali l’hanno appreso a graduatoria fatta, con il risultato che questi insegnanti non sono stati inseriti nella graduatoria e non hanno avuto quindi accesso al bonus.
Premesso quanto sopra, si invita il/la Dirigente dell’Istituto Scolastico in indirizzo a:
1) rifare la graduatoria inserendo nella stessa tutti i docenti, stante che il “bonus economico†ha natura di retribuzione accessoria secondo la qualificazione datane dall’art.1, comma 128) Legge 107/2015;
2) pubblicare in maniera integrale la graduatoria con l’indicazione dei nomivativi, del compenso attribuito, del punteggio assegnato e delle modalità con le quali tale punteggio è stato attribuito.
Distinti saluti
f.to Teresa Modafferi
(resp. prov. COBAS-SCUOLA)